Dopo 66 anni addio al Bicameralismo perfetto: approvato l’art.1 del Ddl Boschi (atto 1429).

Durante una giornata estremamente “calda”, non solo per l’estate, il Senato della Repubblica ha approvato con 214 “sì”, 81 “no” e 6 “astenuti” il primo articolo del Ddl numero 1429 – il cosìddetto Ddl Boschi -, già approvato in Commissione il 15 Luglio u.s.. Il Ddl era stato presentato dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal Ministro per le riforme costituzionali ed i rapporti con il parlamento l’ 8 aprile 2014. La finalità dichiarata del provvedimento era: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione”. Le motivazioni prime della riforma adducevano le repentine e potenti trasformazioni degl’ultimi anni nonché la necessità di adeguarsi all’integrazione europea (Ddl 1429 “Le ragioni della riforma”). Chi scrive identifica invece la necessità delle riforme con l’attuazione assai ritardata delle Regioni (solo negl’anni ’70) e l’allora mancato riferimento di queste – come invece previsto nella Costituente – al Senato ed invece l’istituzione a tal fine della Conferenza Stato Regioni (si veda il mio “Senato, Regioni e Conferenza Stato Regioni: er pasticciaccio brutto che Renzi vuole risolvere” pubblicato anche su Agoravox). L’esito è stato l’ingarbugliamento e la sovrapposizione di funzioni, nonché l’incremento di “poltrone” cui oggi ci si trova di fronte. Di fatto con l’approvazione dell’art. 1 del Ddl 1429, il Senato, pur mantenendo il proprio nome, si configura come una istituzione del tutto nuova ed assai più simile alla Conferenza Stato Regioni che non al Senato quale lo abbiamo sinora conosciuto, l’art. 1 del Ddl Boschi recita infatti: “Art. 1.(Funzioni delle Camere) 1. L’articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:«Art. 55. — Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie.Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.Il Senato delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi dell’Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche sul territorio. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione». Il Senato dunque non sarà più chiamato a dare la “fiducia” al Governo e, soprattutto, non avremo più la “navetta” e perciò un Governo tutto sommato più agile ed un iter legislativo notevolmente snellito. Notevolmente agevolato (e più direttamente percepibile dai cittadini) dovrebbe risultare anche il rapporto tra l’Unione Europea e le singole realtà territoriali. Inoltre, a seguito dell’approvazione sempre nella stessa seduta, dell’emendamento proposto dal leghista Stefano Candiani (154 “sì” e 147 “no”, Governo battuto), cui Pietro Grasso trattandosi di temi etici aveva concesso il voto segreto, il Senato avrà competenza legislativa anche su famiglia, matrimonio e trattamento sanitario obbligatorio.
francesco latteri scholten